
Interventi Superbonus 110 %,classi energetiche, trainati-trainanti
Interventi Superbonus 110 % E’ un’importante agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%. Le spese di calcolano con gli interventi trainati-trainanti. La detrazione fiscale spetta a chi raggiunge due classi energetiche ed é relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per i condomini il termine è prorogato al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), per specifici interventi su: immobili residenziali – in ambito di efficienza energetica – interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e altre spese per attività tecniche come ad esempio le asseverazioni, i visti di conformità e gli oneri progettuali.
Interventi Superbonus 110 % trainanti e trainati
In primo luogo ecco qui dei punti fondamentali per questi Interventi Superbonus 110 % si dividono in trainanti e trainanti, con consecutivi limiti di spesa dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E chiarisce quali sono gli interventi trainanti e trainati da effettuare e dove:
- Parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati)
- Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
- Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
- Su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Interventi Superbonus 110 % trainanti
Rientrano i seguenti
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari
- Antisismici e di riduzione del rischio sismico, che rientrano nel sismabonus.
Interventi Superbonus 110 % trainati
del seguente elenco
- L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
- Le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento.
- L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
- L’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
In pratica gli interventi devono considerare quinti il limite di spesa previsto per un’unica abitazione.
In relazione alla presenza di impianti di riscaldamento, dopo aver fornito specifici chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“Anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.”
L’istante potrà accedere al superbonus, a condizione che si realizzi un risparmio energetico di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.
Interventi Superbonus 110 % di due classi energetiche
Il Governo ha ricordato che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, Interventi superbonus 110 % “si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente. In primo luogo a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”. Vale a dire sempreché assicurino nel loro complesso “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari. Inoltre siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In conclusione, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Da effettuarsi prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Interventi Superbonus 110 % trainati vanno eseguiti durante i trainanti
Nella Circolare 24/E del 2020 – per Interventi Superbonus 110 %, viene precisato che, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus 110 % . In primo luogo condizione si considera soddisfatta se, come previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM 6 agosto 2020.
Che cita
“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Vale a dire ai fini dell’applicazione del superbonus . Ad esempio che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Allo stesso modo le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
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Title:
Interventi Superbonus 110 %
Author: DittaposaPiù Team