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>S.C.I.A o SCIA

S.C.I.A.

La S.C.I.A. sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore (ad esempio i requisiti professionali e morali dell’imprenditore, l’idoneità dell’immobile ove si svolge l’attività sotto i diversi profili urbanistico/edlizi –agibilità e destinazione d’uso- igienico-sanitari, di sicurezza antincendio, di impatto acustico ecc. ecc.).

S.C.I.A.

S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) – TRATTI ESSENZIALI
La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività)

è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa che dall’agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 49, comma 4-bis), ha sostituito la più conosciuta DIA (dichiarazione di inizio attività), con conseguente riscrittura dell’art. 19 della legge n. 241/1990 che l’aveva introdotta a suo tempo.

S.C.I.A.

La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie (art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106).
Le previsioni della normativa nazionale hanno trovato la propria declinazione nelle norme regionali del procedimento amministrativo (legge regionale 19/2007) e nelle leggi regionali di settore interessate.

S.C.I.A.

Qualunque imprenditore, sia esso artigianale, commerciale o di servizi, può iniziare, modificare (ampliare, ridurre, variare, subentrare, trasferire) un’attività economica presentando una SCIA alla pubblica amministrazione competente.

Permesso S.C.I.A.

La segnalazione deve essere corredata da “autocertificazioni” con le quali l’imprenditore (o un tecnico incaricato e dotato di specifica abilitazione professionale) attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici che consentono l’esercizio dell’attività che si intende intraprendere.

La struttura giuridica della S.C.I.A

Nella struttura giuridica della S.C.I.A è l’imprenditore segnalante che si assume la responsabilità, di fronte alla pubblica amministrazione ed ai terzi, della rispondenza al vero di quanto segnalato, ne consegue che l’esame preliminare in merito alla conformità alla normativa generale e di settore dell’attività che si intende intraprendere è un fatto che si sviluppa per intero nella sfera giuridica del privato.


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Guida ai permessi per ristrutturare

Guida ai permessi per ristrutturare
è un articolo che viene incontro a chi si ritrova all’improvviso, a dover a che fare nel mondo dei lavori edili, essi seguono regole che ogni anno vengono cambiate, sostituite e spesso complicate.
Vediamo nella nostra Guida ai permessi per ristrutturare in sintesi intanto le abbreviazioni, che ci possono trarre in inganno.

Ecco i permessi per ristrutturare

C.I.L

comunicazione inizio lavori

C.I.L.A.

comunicazione inizio lavori asseverata

S.C.I.A.

segnalazione certificata inizio attività

Quando serve C.I.L., C.I.L.A. o S.C.I.A. (e quando nulla)?

Lavori edilizi con uso della C.I.L.

I Lavori edilizi con uso della C.I.L.sono i più semplici e richiedono la comunicazione in Comune, per poter iniziare immediatamente i lavori.
A differenza della S.C.I.A. e C.I.L.A. non occorre l’intervento di un tecnico e può essere fatto anche da un comune cittadino (in molti casi).
Identifica tutte le lavorazioni di manutenzione ordinaria di una

 ristrutturazione

che non creano cambiamenti strutturali. Quindi sufficiente per garantire una ammodernamento e la leggera ristrutturazione dell’immobile.
Infatti è il più usato.

Le opere edili del C.I.L.

Le opere edili del C.I.L. comprendono le realizzazioni di gazebi e pergolati,
Istallazione pannelli fotovoltaici e solari termici,
lavori in aree ludiche senza fini di lucro,
apertura di porte interne, purché non su pareti portanti,
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici,
Impianti nuovi ma non migliorativi,
sostituzione di pavimenti e rivestimenti.
In pratica per una

ristrutturazione con manutenzione ordinaria

e in parte straordinaria è richiesto la C.I.L. per garantire la correttezza delle opere e la sicurezza del cantiere.
la normativa prevede che

l’impresa edile

deve fornire documenti, che accertino la regolarità dell’ iscrizione alla camera di commercio e il pagamento di tutti gli oneri contribuitivi e assicurativi.
Questo dà certezza di sfruttare le detrazioni fiscali da parte della committenza per tutte le spese di ristrutturazione. Comunemente chiamati anche “detassazione a fini IRPEF”.
Infatti è prevista la regolarità dell’impresa edilizia appartante, per consentire di usufruire dei incentivi di ristrutturazione previsti dalla legge.

Lavori edilizi con uso della C.I.L.A.

Lavori edilizi con uso della C.I.L.A. sono le opere di manutenzione straordinaria, in una ristrutturazione di una casa o appartamento senza la lavorazione di parti strutturali. Occorre la prestazione di un professionista (perito edile , geometra, architetto e ingegnere) che ne garantisca gli elaborati del progetto e la relazione osservativa, dopop di chè verrà presentata all’ufficio tecnico del Comune di appartenenza dell’ immobile.
Anche questa pratica osserva la regola del silenzio l’assenso da parte del Comune dei soliti 30 giorni e i lavori possono essere attivati il giorno stesso della presentazione della documentazione.

Le opere edili della C.I.L.A.

realizzazione di nuovi pareti interne
coibentazione muri con isolanti termici tipo cappotto
rifacimento di coperture tetti senza variazioni
integrazione di servizi igienici e tecnologici.

Lavori edilizi con uso della S.C.I.A.

I lavori edilizi con uso della S.C.I.A. sono numerosi ecco un elenco delle
opere di manutenzione straordinaria che possono essere seguite, anche con parti strutturali.

  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Ristrutturazioni edilizie leggere.
  • Opere di demolizione ricostruzioni.
  • Ampliamenti pertinenziali max del 20%.

La pratica comunale detta appunto S.C.I.A. è la più complicata, anche se però è solo l’evoluzione della C.I.L.A. ed è quella che più rientra nei cambiamenti radicali dell’immobile in oggetto di ristrutturazione. Ha sostituito la D.I.A.
e in pratica il professionista tecnico abilitato, dovrà certificare la bontà del lavoro con informazioni specifiche, che riguardano anche l’ impresa esecutrice delle

lavorazioni edilizie

, presentarla al comune di appartenenza dell’immobile, (senza oneri di spesa), per poter già partire con i lavori. Il Comune si prende 30 giorni di tempo per poter bloccare il cantiere per eventuali non conformità tecnica e/o giuridica.

Infatti è stata concepita per snellire le procedure della vecchia D.I.A.
Con questa Guida ai permessi per ristrutturare speriamo di essere stati abbastanza esaustivi comunque potete commentare eventuali dubbi o suggerimenti.

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Ristrutturazione casa, posa pavimenti e rivestimenti in ceramica e mosaico a Bologna.

Title:

Guida ai permessi per ristrutturare

Author: DittaposaPiù Team
Subjects: Catalog ; Works
Is Part Of:

GUIDE ALL’ EDILIZIA,2016,
Vol.1(20),


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